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Per Aspera Ad Veritatem n.22
Regno di Spagna - Legge Organica 6 maggio 2002, n. 2/2002, concernente la regolamentazione del controllo giudiziario preventivo sul Centro Nazionale di Intelligence


JUAN CARLOS I, Re di Spagna

A tutti coloro che vedranno e che saranno a conoscenza della presente.
Sappiate che le Camere hanno approvato ed Io sancisco la seguente Legge Organica.

Esposizione dei motivi
La presente Legge Organica è complementare alla Legge 6 maggio 2002, n. 11/2002, che regolamenta il Centro Nazionale di Intelligence e modifica la Legge Organica sul Potere Giudiziario al fine di stabilire un controllo giudiziario sulle attività del citato Centro, concernenti i diritti fondamentali sanciti dall'articolo 18.2 e 3 della Costituzione spagnola.
Per ciò che concerne le attività riconducibili alla violazione del domicilio e al segreto delle comunicazioni, la Costituzione spagnola esige, all'articolo 18, l'autorizzazione giudiziaria, e l'articolo 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali esige che tale ingerenza sia prevista dalla Legge e costituisca, in una società democratica, una misura ritenuta necessaria ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, del benessere economico del paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute sia fisica che morale, ovvero della tutela dei diritti e delle libertà delle altre persone.
A tal fine questa Legge Organica, la cui portata è il risultato di una interpretazione congiunta con la Legge che regolamenta il Centro Nazionale di Intelligence, stabilisce sia le modalità di nomina di un Magistrato della Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo) specificamente incaricato del controllo giudiziario sulle attività del Centro Nazionale di Intelligence, sia il procedimento secondo il quale verrà accordata o meno l'autorizzazione giudiziaria necessaria per dette attività. Il termine per accordare tali attività, sarà ordinariamente di settantadue ore, potendo essere ridotto, eccezionalmente e per motivi di urgenza debitamente motivati, a ventiquattro ore.


Articolo unico
Controllo giudiziario preventivo sul Centro Nazionale di Intelligence
1. Il Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence dovrà richiedere al Magistrato della Corte Suprema di Cassazione competente, in conformità alla Legge Organica sul Potere Giudiziario, l'autorizzazione per la adozione di misure restrittive concernenti l'inviolabilità del domicilio e la segretezza delle comunicazioni nel caso in cui tali misure risultino necessarie per il compimento delle funzioni demandate al Centro.
2. L'istanza di autorizzazione verrà formulata per iscritto e dovrà contenere i seguenti dati:
a) Specificazione delle misure che si richiedono.
b) Fatti sui quali fondare l'urgenza, fini giustificativi e ragioni che consentano l'adozione delle misure richieste.
c) Identificazione della persona o delle persone sottoposte a tali misure, se conosciute, e designazione del luogo in cui dovranno essere poste in essere.
d) Durata delle misure richieste, che non potrà eccedere 24 ore nel caso di violazione del domicilio e tre mesi per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche o di qualsiasi altra natura, entrambe le scadenze sono prorogabili per successivi periodi uguali, in caso di necessità.
3. Il Magistrato accorderà, con provvedimento motivato nel termine improrogabile di settantadue ore, la concessione o meno della autorizzazione richiesta. Detto termine sarà ridotto a ventiquattro ore per motivi di urgenza, debitamente motivati nell'istanza di autorizzazione del Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence che, in ogni caso, conterrà i dati specificati nel comma precedente del presente articolo.
Il Magistrato disporrà le procedure necessarie al fine di tutelare la riservatezza della documentazione pertinente, che avrà la classificazione di segreto.
4. Il Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence ordinerà l'immediata distruzione del materiale relativo a tutte quelle informazioni che, ottenute facendo ricorso all'autorizzazione prevista nel presente articolo, non siano riconducibili all'oggetto o ai fini della stessa.


DISPOSIZIONE ADDIZIONALE

Unica
Modificazione della Legge Organica sul Potere Giudiziario
1. Viene modificato l'articolo 125 della Legge Organica 1° luglio 1985, n. 6/1985, sul Potere Giudiziario che avrà la seguente composizione:
«125. Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (Consejo General del Poder Judicial) avrà le seguenti funzioni:
1. Rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Convocare e presiedere le sessioni plenarie e della Commissione permanente, risolvendo i casi di parità con voto qualificato.
3. Fissare l'ordine del giorno delle sessioni plenarie e della Commissione Permanente.
4. Presentare le proposte ritenute opportune nelle materie di competenza dell'Assemblea Plenaria o della Commissione Permanente.
5. Sottoporre all'Assemblea Plenaria le proposte di nomina dei Magistrati della Corte Suprema di Cassazione cui si riferisce l'articolo 127.4 della presente Legge.
6. Proporre la nomina di Relatori al fine di predisporre la risoluzione o lo studio di una specifica tematica.
7. Autorizzare, con la propria firma, gli accordi dell'Assemblea Plenaria e della Commissione Permanente.
8. Esercitare l'alta direzione delle attività degli organi tecnici del Consiglio.
9. Le ulteriori competenze previste dalla Legge.»
2. Viene modificato l'articolo 127 della Legge Organica 1° luglio 1985, n. 6/1985, sul Potere Giudiziario che avrà la seguente composizione:
«127. Sarà di competenza dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura:
1. La proposta di nomina, a maggioranza di 3/5, del Presidente della Corte Suprema di Cassazione, del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e del suo Vicepresidente.
2. La proposta di nomina dei membri della Corte Costituzionale (Tribunal Constitucional), che dovrà essere adottata a maggioranza dei 3/5 dei suoi membri.
3. La proposta di nomina dei Presidenti di Sezione (Presidentes de Sala) e dei Magistrati della Corte Suprema di Cassazione, nonché qualsiasi altro a carattere discrezionale.
4. La proposta di nomina del Magistrato della Seconda Sezione, della Sezione Penale, o della terza, del Contenzioso amministrativo, della Corte Suprema di Cassazione competente ad avere conoscenza sull'autorizzazione delle attività del Centro Nazionale di Intelligence, riconducibili ai diritti fondamentali tutelati dall'articolo 18.2 e 3 della Costituzione, così come la proposta di nomina del Magistrato di dette Sezioni della Corte Suprema di Cassazione che lo sostituisca in caso di vacanza, assenza o impossibilità.
5. La proposta di nomina del Presidente dei Tribunali Superiori di Giustizia delle Comunità Autonome (Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas).
6. Dar corso all'udienza, prevista dall'articolo 124.4 della Costituzione, per la nomina del Procuratore Generale dello Stato (Fiscal General del Estado).
7. Risolvere i ricorsi in appello interposti contro gli accordi della Commissione Permanente, della Commissione di Disciplina e del Consiglio di Disciplina dei Tribunali Superiori di Giustizia e degli organi di governo dei Tribunali e delle Preture.
8. Portare a compimento i procedimenti di riabilitazione istruiti dalla Commissione di Disciplina.
9. Redigere le relazioni previste dalla Legge ed esercitare la potestà regolamentare attribuita dalla Legge al Consiglio Superiore della Magistratura.
10. Determinare, nei casi legalmente stabiliti, l'allontanamento ed il pensionamento dei Giudici e Magistrati nelle ipotesi non previste dall'articolo 131.3.
11. Eleggere e nominare i Consiglieri componenti delle Commissioni e delle Delegazioni.
12. Approvare la Relazione annuale sulla situazione dell'Amministrazione della Giustizia, che il Presidente leggerà in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.
13. Elaborare il Bilancio preventivo del Consiglio Superiore della Magistratura che verrà integrato a quello Generale dello Stato, in una sezione indipendente.
14. Sovrintendere all'esecuzione del Bilancio preventivo del Consiglio e controllarne la realizzazione.
15. Tutte le altre funzioni riconducibili al Consiglio Superiore della Magistratura che non siano espressamente attribuite ad altri organi della stessa.»
3. Viene modificato l'articolo 135 della Legge Organica 1° luglio 1985, n. 6/1985, sul Potere Giudiziario che avrà la seguente composizione:
«135. Sarà compito della Commissione di qualificazione dare comunicazione, comunque, delle nomine di competenza dell'Assemblea plenaria, ad eccezione della nomina del Magistrato della Corte Suprema di Cassazione previsto dall'articolo 127.4 della presente Legge.»
4. Si aggiunge un nuovo articolo 342 bis alla Legge organica 1° luglio 1985, n. 6/1985, sul Potere Giudiziario che avrà la seguente composizione:
«Articolo 342 bis.
1. Il Magistrato della Corte Suprema di Cassazione competente per avere conoscenza sull'autorizzazione alle attività del Centro Nazionale di Intelligence, riconducibili ai diritti fondamentali tutelati dall'articolo 18.2 e 3 della Costituzione, sarà nominato per un periodo di cinque anni, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i Magistrati di detta Corte che abbiano almeno tre anni di servizio nella categoria.»


DISPOSIZIONE FINALE

Unica
Entrata in vigore
La presente Legge Organica entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza
Ordino a tutti gli spagnoli, privati e autorità, di osservare e di far osservare la presente Legge.

Madrid, 6 maggio 2002

JUAN CARLOS R.
Il Capo del Governo,
José María AZNAR LÓPEZ


(*) Traduzione a cura della Redazione

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